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“FONDAZIONE PAOLO FAGETTI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS)”
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita la “Fondazione Paolo Fagetti Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)”.
La Fondazione ha sede in Olgiate Comasco Via S. Caterina,1.
Ogni eventuale modifica relativa alla sede dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 2 - Scopo
La Fondazione, che si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, di beneficenza e di tutela dei diritti civili
A tal fine la Fondazione si propone, in particolare, di promuovere:
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ogni genere di iniziativa di sostegno all’infanzia;
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ogni genere di iniziativa di sensibilizzazione e di sostegno umano per i più deboli;
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direttamente o indirettamente, la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità testé indicate.
La Fondazione può, inoltre, svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
Art. 3 - Patrimonio
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate , secondo la volontà dei donatori.
La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenere, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
Art. 4 - Entrate
Per l’adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
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redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3;
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contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolanti all’incremento del patrimonio;
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entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
Art. 5 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
Art. 6 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
La carica del Presidente spetterà di diritto vita sua durante al signor Enrico Fagetti il quale potrà in ogni momento rinunciarvi. Nel caso di sua impossibilità o rinuncia, subentrerà di diritto nella carica la moglie signora Liviana Luccini.
Nel caso di impossibilità o di rinuncia di entrambi il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto, durerà in carica tre anni e potrà essere riconfermato.
Il Presidente:
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convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
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cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
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firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
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adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.
Art. 7 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.
Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
Art. 8 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri.
Il primo Consiglio è nominato nell’atto costitutivo.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio, i Consiglieri superstiti provvederanno a sostituirli.
Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:
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si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
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siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
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ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
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siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
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ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Como.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.
Art. 8 – Decadenza e esclusione
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Sono causa di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
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il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
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l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
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il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.
Art. 9 - Poteri
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione in particolare:
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di eleggere il Presidente nel caso previsto dal presente statuto e il vice Presidente;
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approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
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approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
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vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell’impiego delle risorse;
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amministrare il patrimonio della Fondazione;
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deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno un terzo dei suoi membri;
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assumere ed eventualmente procedere al licenziamento del personale dipendente che la Fondazione deciderà di assumere, nonché determinarne il trattamento giuridico ed economico;
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deliberare sull’accettazione di lasciti testamentari, donazioni ed elargizioni;
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predisporre regolamenti che disciplinino la vita della Fondazione;
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deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall’art. 10.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare Comitati Direttivi, Comitati Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lett. e), comma e), dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 10 - Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione è convocato:
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su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
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su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del medesimo.
La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, telefax, posta elettronica ed inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Art. 11 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Como e almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.
Il Collegio è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri e iscritto nel registro dei revisori contabili.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
Ai fini dello svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo, i Revisori dei Conti hanno libero accesso a tutta la documentazione dell’ente.
Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
La carica di revisore è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 12 – Libri Verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente.
I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.
Art. 13 - Bilancio
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
Del bilancio consuntivo e della relazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori deve essere data informazione pubblica alla comunità.
Il Consiglio deve, inoltre, approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Art. 14 – Utili della gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 15 - Estinzione
La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all’art. 27 del Codice Civile:
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quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
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per le altre cause di cui all’art. 27 C.C.
Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione.
In caso di estinzione dell’Ente, per qualunque causa, il patrimonio della fondazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. |